{"id":504,"date":"2006-04-30T11:01:52","date_gmt":"2006-04-30T11:01:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.itstime.it\/w\/?p=504"},"modified":"2014-07-30T11:03:13","modified_gmt":"2014-07-30T11:03:13","slug":"privacy-e-videosorveglianza-in-italia-by-chiara-fonio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.itstime.it\/w\/privacy-e-videosorveglianza-in-italia-by-chiara-fonio\/","title":{"rendered":"Privacy e videosorveglianza in Italia &#8211; by Chiara fonio"},"content":{"rendered":"<p>Riflettere intorno al binomio \u201csicurezza \u2013 nuove tecnologie\u201d significa anche approfondire il livello legislativo. Sempre di pi\u00f9, infatti, i dispostivi tecnologici sono al centro dei dibattiti dei giuristi i quali sono chiamati a formulare risposte concrete nei confronti di un ambito in continuo divenire come quello dei mezzi elettronici di controllo. Inizieremo perci\u00f2 a descrivere quali siano le tutele della normativa italiana in merito alla videosorveglianza, per poi soffermarci, in altri interventi, sulle leggi inerenti la biometria, le <em>smart cards<\/em> e le intercettazioni .<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>I provvedimenti legislativi vanno letti alla luce della legge n.675 del 1996 sulla protezione dei dati personali[1] che ha sancito \u201cuna pacifica rivoluzione della privacy\u201d (Rodot\u00e0, 2005: 46) rendendo i cittadini italiani padroni delle informazioni che li riguardano (<em>ibidem<\/em>), sostituita nel 2003 dal Codice in materia dei protezione dei dati personali[2]. L\u2019attenzione nei confronti dei potenziali rischi per la privacy dei dispositivi di videosorveglianza \u00e8 stata pi\u00f9 volte sottolineata dall\u2019ex Garante della Privacy Stefano Rodot\u00e0 negli anni che vanno dal 1999 al 2004. Ricordiamo che la figura del Garante (<a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/\"><strong>http:\/\/www.garanteprivacy.it<\/strong><\/a>) \u00e8 stata istituita l\u2019anno in cui \u00e8 entrata in vigore la legge n.675; si tratta di un\u2019autorit\u00e0 indipendente costituita da un organo collegiale formato da quattro componenti eletti dal Parlamento per un periodo di 4 anni.<\/p>\n<p>Considerato che il dibattito pubblico, seppur limitato, \u00e8 stato stimolato dagli interventi del Garante, ci sembra doveroso soffermarci su questi ultimi che hanno prima preceduto, poi resa concreta la necessit\u00e0 di approdare a un provvedimento legislativo <em>ad hoc.<\/em> Gi\u00e0 nel 1999 il Garante definiva la videosorveglianza come \u201cun tema di grande rilievo e interesse per l\u2019opinione pubblica\u201d (newsletter 8-15 marzo 1999), il cui utilizzo deve essere conforme[3] alla legge sulla privacy che definisce dato personale qualsiasi informazione che permette l\u2019identificazione di una persona, compresi i suoni e le immagini. E\u2019 interessante sottolineare la notizia presente nella newsletter riguardante una ricerca svolta in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia dell\u2019Universit\u00e0 di Roma \u201cLa Sapienza\u201d per monitorare le diverse forme di videosorveglianza \u201cvalutandone anche l\u2019impatto sociale\u201d. L\u2019approccio nei confronti del tema in questione \u00e8 perci\u00f2 impostato fin dalle origini in modo non meramente giuridico ma con una specifica attenzione alle possibili conseguenze sociali. Nei mesi successivi l\u2019attenzione nei confronti della videosorveglianza ha continuato ad animare le comunicazioni dell\u2019Autorit\u00e0, senza tralasciare la dimensione internazionale nei confronti di un fenomeno che era sempre pi\u00f9 in crescita. Si trovano per esempio brevi articoli inerenti alla situazione inglese caratterizzata da alcuni episodi di sorveglianza occulta sul posto di lavoro, o al preoccupante numero di videocamere presenti nei luoghi pubblici in Germania. Nonostante questo dispositivo fosse utilizzato da pi\u00f9 di dieci anni in alcuni paesi europei, \u00e8 solo con gli anni \u201990 che le installazioni di telecamere incominciano a essere particolarmente numerose.<\/p>\n<p>In Italia, invece, la richiesta da parte degli enti locali per controllare il territorio e il traffico cittadino tramite videosorveglianza risalgono all\u2019inizio del 2000, come si pu\u00f2 dedurre da una delle comunicazioni del Garante (newsletter del 28 febbraio \u2013 5 marzo), nella quale si rende esplicita la necessit\u00e0 per i comuni interessati di adeguare la ripresa delle immagini alle norme sulla privacy e di adottare alcune cautele, quali limitare la possibilit\u00e0 di ingrandimento delle immagini e il livello di dettaglio sui tratti somatici. Va comunque aggiunto che le richieste \u201cufficiali\u201d da parte degli enti locali si inseriscono, come vedremo in seguito, in una situazione in cui l\u2019installazione delle telecamere era gi\u00e0 una pratica piuttosto consolidata nel nostro paese. Si insiste inoltre sulle garanzie che devono essere rispettate al fine di tutelare la sfera privata dei cittadini, garanzie gi\u00e0 sancite dal regolamento n.318\/99 inerente alle misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto di trattamento. I cittadini devono sapere se si trovano in prossimit\u00e0 di telecamere attraverso l\u2019affissione di appositi avvisi e deve essere inoltre rispettato il principio di non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti.<\/p>\n<p>Il 2000 segna un passo in avanti importante nell\u2019ambito in questione. Viene infatti svolta dall\u2019Autorit\u00e0 nel periodo compreso tra marzo e maggio un\u2019indagine esplorativa sulla videosorveglianza esterna visibile in 4 citt\u00e0 italiane \u2013 Milano, Verona, Roma e Napoli- per fornire una valutazione preliminare. Si tratta dell\u2019unica ricerca attualmente disponibile condotta a livello istituzionale. Ci preme prendere nota di quanto si afferma nella relazione di presentazione nella quale si fa riferimento a una \u201ctecnologia che presenta le caratteristiche fortemente invasive della moderna societ\u00e0 umana: quella rivolta all&#8217;intercettazione acustica e visiva dei nostri movimenti, dei nostri spostamenti, dei nostri incontri quotidiani, a volte dei nostri gesti o atteggiamenti inconsapevoli ma implacabilmente colti da una telecamera ben dissimulata.\u201d I rischi per la privacy sottolineati nella presentazione riguardano gli spazi fisici e quelli morali. Mentre i primi rientrano nel controllo dei movimenti e quindi nel rischio di limitazione degli stessi, i secondi sono messi in rilievo dal riferimento ai \u201cnostri incontri quotidiani\u201d i quali, rientrando nel campo visivo degli occhi elettronici, potrebbero portare a casi di discriminazione sociale. Viene sottolineata inoltre l\u2019urgenza di una normativa in materia ricordando che, in attesa di leggi specifiche, \u00e8 d\u2019obbligo rifarsi alla legge 675\/96 che impone le seguenti misure: informare il Garante nel caso venga predisposto un nuovo sistema di videosorveglianza, informare i cittadini, predisporre un regolamento in caso di registrazione che limiti la conservazione dei nastri adeguandosi alle normative europee gi\u00e0 in vigore in paesi quali la Germania, la Spagna e la Francia che hanno fissato i limiti di conservazione a un mese, individuare i pochi fiduciari che possono avere accesso ai filmati.<\/p>\n<p>I dispositivi di videosorveglianza sono indicati come estremamente delicati perch\u00e9 \u201ctoccano al cuore la tensione in atto tra Sicurezza, da un lato, e Privatezza, che preferiamo qui utilizzare in luogo di &#8220;privacy&#8221; a denotare la valenza aperta verso la collettivit\u00e0 e la sensibilit\u00e0 pubblica al problema\u201d. Fin dall\u2019inizio si \u00e8 quindi posto il problema di trovare un equilibrio tra questi due poli nella difficile situazione di rispondere alla domanda di sicurezza da parte dei cittadini pur senza entrare indebitamente nel loro spazio privato. L\u2019indagine svolta ha messo in risalto una totale mancanza di regole riguardo all\u2019installazione dei mezzi presi in esame, sia per quanto riguarda la quantit\u00e0 di telecamere che si possono installare, sia per i casi in cui la presenza delle stesse \u00e8 giustificata. Anche la necessit\u00e0 di rendere noto ai cittadini la presenza di uno o pi\u00f9 impianti di videosorveglianza non sembrava rispondere a una logica unitaria.<\/p>\n<p>I risultati dell\u2019indagine, insieme alla constatazione che le telecamere erano un fenomeno in continua crescita, hanno probabilmente influito sulla decisione del Garante di approvare a fine anno il cosiddetto \u201cdecalogo\u201d (<a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/doc.jsp?ID=31019\">http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/doc.jsp?ID=31019<\/a>) , ovvero i dieci punti che devono essere rispettati per non violare la privacy dei cittadini nel caso si voglia fare uso della videosorveglianza.\u00a0 Il decalogo si rivolge a tutti quei dispositivi che, per fini di sicurezza, permettono la registrazione di immagini. Analizzando le regole fissate nel decalogo \u00e8 possibile individuare due aree di interesse:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0 le <em>finalit\u00e0 <\/em>della videosorveglianza nonch\u00e9 gli scopi per i quali vengono raccolti e in seguito trattati i dati. Per quanto concerne la raccolta, si ribadiscono i concetti gi\u00e0 individuati nella comunicazione del febbraio del 2000, ovvero di registrare solo quando \u00e8 necessario e di evitare immagini dettagliate o ingrandite;<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0 gli \u201c<em>osservati<\/em>\u201d, ai quali viene ribadito il diritto di essere informati della presenza delle telecamere e dei diritti che possono esercitare.<\/p>\n<p>Nel decalogo si invita inoltre a stabilire con esattezza il limite di tempo inerente all\u2019archiviazione delle immagini e alle persone che possono utilizzare gli impianti. Il principio di finalit\u00e0 e di autodeterminazione informativa sembrano essere le due colonne portanti della prime regole in materia. Il confine tra sicurezza pubblica e privacy dei cittadini \u00e8 sottolineato nell\u2019<em>effettiva necessit\u00e0 <\/em>di utilizzare tali sistemi: gli scopi, si legge, devono essere legittimi. Se non sussiste una motivazione valida, non \u00e8 dunque possibile monitorare i cittadini tramite le telecamere. Il rischio di violare l\u2019integrit\u00e0 del corpo \u00e8 poi chiaramente espresso nella regola numero 6 che invita a limitare l\u2019angolo delle riprese e a non utilizzare senza uno scopo gli zoom. Viene quindi data dignit\u00e0 al \u201ccorpo elettronico\u201d sul quale ci siamo soffermati precedentemente. Isolare un \u201cpezzo\u201d del corpo senza un\u2019<em>effettiva necessit\u00e0<\/em> \u00e8 ritenuto illecito. Sembra vengano riconosciuti i diritti alla cittadinanza elettronica, alla data-immagine di chi pu\u00f2 essere legittimamente controllato senza eccessive ingerenze nello sfera personale.<\/p>\n<p>Nel periodo immediatamente successivo all\u2019approvazione del decalogo, vengono effettuati diversi accertamenti per verificare che le installazioni di telecamere in luoghi pubblici rispettino le regole sopra descritte. I primi interventi dell\u2019Autorit\u00e0 riguardano la mancata segnalazione della videosorveglianza nei pressi degli esercizi commerciali. Sanzioni di questo tipo, ovvero riguardanti la mancata informativa ai cittadini o ai clienti, sembrano essere quelle pi\u00f9 numerose. Accanto a problematiche di questo genere, si sono verificati anche casi pi\u00f9 gravi, come quello relativo all\u2019installazione da parte di un comune di alcuni sistemi video per il monitoraggio del traffico. Le immagini erano accessibili a chiunque in tempo reale grazie al collegamento al sito web del comune stesso.<\/p>\n<p>Nella Relazione annuale del 2002 il Garante fa un primo bilancio dell\u2019attivit\u00e0 svolta in ambito di videosorveglianza dall\u2019anno in cui \u00e8 stato approvato il decalogo.<\/p>\n<p>Come abbiamo gi\u00e0 messo in luce altrove (link al secondo articolo), le finalit\u00e0 per le quali sono utilizzati gli impianti di videosorveglianza sono molteplici. Si legge nella Relazione che \u201cnon tutte queste finalit\u00e0 risultano compatibili con i principi sanciti dalla legge n.675\u201d (2002: 98) ed \u00e8 stata pi\u00f9 volte segnalata la necessit\u00e0 di rispettare il decalogo. Nello stesso anno vengono anche indicate precise modalit\u00e0 (riferimento alla newsletter 9-15 settembre 2002) per quanto concerne l\u2019installazione di videosorveglianza sui trasporti pubblici; si specifica, infatti, che le immagini dovranno essere raccolte e conservate solo per fini di sicurezza, e che le riprese all\u2019interno delle vetture non dovranno essere particolareggiate n\u00e9 nei confronti dei passeggeri n\u00e9 nei confronti delle postazioni di guida degli autisti.<\/p>\n<p>Nel 2003 entra in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (<a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/navig\/jsp\/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali\">http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/navig\/jsp\/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali<\/a>): per la prima volta nel panorama internazionale viene riunita in un unico corpo normativo la materia in questione. Ricordiamo brevemente che l\u2019articolo 134 del Codice si riferisce alla videosorveglianza, in particolare al Codice di deontologia e buona condotta. Attraverso l\u2019articolo 134 \u201cil Garante promuove, ai sensi dell\u2019articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalit\u00e0 di trattamento e forme semplificate di informativa all\u2019interessato per garantire la liceit\u00e0 e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall\u2019articolo 11\u201d. In quest\u2019ultimo vengono fissate le modalit\u00e0 del trattamento dei dati, ribadendo che questi ultimi devono essere: trattati in modo lecito, raccolti per fini determinati e utilizzati per altre operazioni in modo compatibile con tali scopi, esatti ed eventualmente aggiornati, non eccedenti rispetto alle finalit\u00e0 per le quali sono raccolti, e, infine, conservati per un periodo limitato di tempo. L\u2019anno successivo viene approvato il \u201cProvvedimento generale sulla videosorveglianza\u201d (<a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/doc.jsp?ID=1003482\">http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/doc.jsp?ID=1003482<\/a>) , che va ad integrare sia il decalogo del 2000 sia a conformare il trattamento dei dati personali tramite videosorveglianza al Codice. Come si legge nella premessa ,il presupposto del provvedimento \u00e8 riferibile all\u2019articolo 2, comma 1 del Codice nel quale vengono specificate le finalit\u00e0 dello stesso, ovvero garantire che il trattamento dei dati personali \u201csi svolga nel rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali, nonch\u00e9 della dignit\u00e0 dell\u2019interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all&#8217;identit\u00e0 personale e al diritto alla protezione dei dati personali\u201d. E\u2019 inoltre interessante mettere in rilievo che il delicato confine tra sicurezza e privacy \u00e8 menzionato dal Garante il quale sostiene che la tutela dei dati personali \u201cnon pregiudica l\u2019adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l\u2019accertamento degli illeciti\u201d n\u00e9 \u00e8 possibile non tutelare all\u2019interno di una societ\u00e0 democratica, \u201cla libert\u00e0 alla circolazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico\u201d. La privacy non \u00e8 considerata in antitesi rispetto alla sicurezza: \u00e8 possibile garantire entrambe senza dimenticarsi dei diritti fondamentali dell\u2019uomo.<\/p>\n<p>Il provvedimento \u00e8 basato su 4 principi generali: <em>liceit\u00e0, necessit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e finalit\u00e0<\/em>. I principi, in linea con il decalogo e con le normative internazionali, ribadiscono che tale mezzo \u00e8 utilizzabile <em>solo se<\/em> necessario. Vanno evitati usi \u201csuperflui ed eccessivi\u201d in aree non a rischio, cos\u00ec come viene ribadito che la videosorveglianza \u00e8 utilizzabile solo nel momento in cui altre misure siano state ritenute inadeguate per risolvere il problema in questione. Gli aspetti sociali pi\u00f9 rilevanti si possono individuare nella descrizione del principio di proporzionalit\u00e0, nel quale si legge che le telecamere non possono essere installate per \u201cmeri fini di apparenza o di prestigio\u201d, n\u00e9 va considerata come la misura \u201cmeno complicata e di pi\u00f9 rapida attuazione che potrebbe non tener conto dell\u2019impatto sui diritti degli altri cittadini o di abbia diversi legittimi interessi\u201d.<\/p>\n<p>Viene inoltre esplicitato che l\u2019installazione di telecamere non funzionanti a fini dimostrativi o preventivi pu\u00f2 essere \u201clegittimamente oggetto di contestazione\u201d in quanto pu\u00f2 influenzare il comportamento e la libert\u00e0 di movimento delle persone. La proporzionalit\u00e0 rispetto agli scopi deve in ogni caso limitare la raccolta di immagini dettagliate, la durata della loro conservazione e la creazione di una banca dati e il collegamento con altre tecnologie informatiche. Per quanto concerne la conservazione non pu\u00f2 essere superiore alle ventiquattro ore, salvo in casi particolari quali la richiesta da parte dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o di polizia. I diritti degli individui ripresi sono fatti valere attraverso l\u2019obbligo di un\u2019informativa, sotto forma di cartelli che devono essere posti in prossimit\u00e0 delle telecamere. L\u2019informativa deve essere chiara e ben visibile ma non necessariamente a contatto con le telecamere stesse. Inoltre essi possono accedere ai dati che li riguardano e verificare la logica del trattamento.<\/p>\n<p>Oltre al riferimento a settori specifici[4] \u2013 quali ospedali o istituti scolastici \u2013 nel provvedimento si rimanda esplicitamente alla videosorveglianza effettuata per funzioni di tipo istituzionale, ricordando che \u201cbench\u00e9 effettuata per la cura di un interesse pubblico\u201d, devono essere rispettati i principi sopra ricordati. Non \u00e8 per esempio legittimo monitorare intere aree cittadine in modo continuativo se non sussiste un\u2019effettiva necessit\u00e0 cos\u00ec come non \u00e8 possibile installare i dispositivi in questione per motivazioni di poca importanza, come controllare che venga rispettato il divieto di fumo o\u00a0 calpestare le aiuole. Ci sono dei casi in cui la videosorveglianza pu\u00f2 essere effettuata senza previo consenso dell\u2019Autorit\u00e0 Garante; tra questi rientra \u201cla videosorveglianza senza registrazione\u201d, in particolare quella effettuata <em>mediante impianti a circuito chiuso <\/em>in cui le immagini sono visualizzate in tempo reale o conservate per poche ore. A tal proposito vorremmo ricordare che i dispositivi dei quali ci occuperemo nello studio di caso sono indicati nella letteratura anglosassone come \u201copen-street cctv\u201d, dove per cctv si intende \u201cclosed circuit television\u201d, ovvero a circuito chiuso. Il provvedimento sembra poco chiaro quando si riferisce a questa tipologia di impianti, in quanto l\u2019essere \u201ca circuito chiuso\u201d non garantisce la conservazione per poche ore n\u00e9 la sola visualizzazione in tempo reale, come avremo modo di mostrare pi\u00f9 avanti. Non sembra del tutto corretto affiancare, come compare nel provvedimento, la videosorveglianza a circuito chiuso dei negozi a quella indicata nello stesso come cctv. Si tratta di due casi differenti e ci pare che il termine utilizzato non possa comprendere anche quella pubblica nelle strade della citt\u00e0.<\/p>\n<p>Sebbene il provvedimento del 2004 non nasca all\u2019interno di un \u201cvuoto istituzionale\u201d ma piuttosto confermi le linee nazionali e internazionali in tema di videosorveglianza, si tratta di una cornice legislativa completa che, come abbiamo avuto modo di far rilevare, non tralascia n\u00e9 il delicato rapporto tra sicurezza e privacy n\u00e9 gli aspetti sociali del mezzo di controllo elettronico.<\/p>\n<p><em>Chiara Fonio<\/em><\/p>\n<p>[1] La legge \u00e8 entrata in vigore l\u20198 maggio dell\u2019anno successivo.<\/p>\n<p>[2] Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196.<\/p>\n<p>[3] Ovvero: per quale tipo di funzione o finalit\u00e0 viene realizzata, la sicurezza e la conservazione delle immagini e delle riproduzioni, l\u2019uso appropriato rispetto alla finalit\u00e0 e l\u2019informazione agli interessati.<\/p>\n<p>[4] Si segnala che \u00e8 stato recentemente approvato un interessante provvedimento (<a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/doc.jsp?ID=1246675\">http:\/\/www.garanteprivacy.it\/garante\/doc.jsp?ID=1246675<\/a>) inerente le rilevazione delle impronte digitali e delle immagini negli istituti di credito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riflettere intorno al binomio \u201csicurezza \u2013 nuove tecnologie\u201d significa anche approfondire il livello legislativo. 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